Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici
Nel 1998 entrava in vigore il DPCM 05/12/1997 (Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici ) che definisce i limiti da rispettare per l’ isolamento ai rumori negli immobili. Sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all’ art. 8 della L. 447/95. Ad opera completata ( edifici adibiti a residenza ) dovranno essere garantiti gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi come sottoelencato:
1.Indice di potere fonoisolante apparente di separazione tra ambienti (R’W) ≥ 50 dB(A) 2.Indice dell’ isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w) ≥ 40 dB(A)
3.Indice del livello di rumore da calpestio di solai normalizzato (L’n,w ) ≤ 63 dB(A)
4.La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: 35dB(A) per i servizi a funzionamento continuo e 25 dB(A) per i servizi a funzionamento discontinuo.
Studio Tecnico Ing. Carlo Barillari: requisiti acustici passivi degli edifici
Lo Studio Acustica Barillari è composto da un team specializzato in acustica che da oltre 10 anni progetta i requisiti acustici passivi degli edifici. Dal 1998 infatti, è entrato in vigore il D.P.C.M. del 05/12/1997, che obbliga i costruttori a realizzare nuovi edifici con particolari parametri di protezione acustica. Lo studio, con progettazione dedicata, determina la tipologia di stratigrafia necessaria per realizzare una parete di separazione tra unità immobiliari differenti con un indice di isolamento acustico R’W > 50 dB.
La progettazione permette anche di individuare l’isolamento acustico dei serramenti in modo da ottenere un isolamento acustico di facciata > di 40 dB. Anche i solai di separazione tra unità immobiliari verranno progettati individuando lo spessore e la rigidità dinamica del tappetino anticalpestio in modo tale da ottenere un indice di rumore da calpestio inferiore a 63 dB.
Nella progettazione vengono anche indicati gli accorgimenti necessari affinché la rumorosità degli impianti di scarico sia inferiore a 35 dB.
Con un’attenta progettazione e altrettanta realizzazione delle opere si evita di incorrere in sanzioni onerosissime, come evidenziato nel Link allegato di sentenze di tribunali, fin dall’anno 2007, che comminano risarcimenti pari fino al 20% del valore dell’appartamento acquistato.